Utilizzare una collezione d'arte come garanzia per un prestito (art loan) consente di ottenere liquidità senza doversi privare delle opere e senza sostenere i costi accessori legati alla vendita. È una soluzione indicata soprattutto per finanziare nuove iniziative nei momenti in cui la vendita diretta non sia conveniente.
Mentre le banche private tendono ad adottare un approccio prudenziale, concentrandosi su opere di alto profilo e su artisti dal mercato ampiamente consolidato, i finanziatori specializzati offrono solitamente strutture più flessibili. Se gli aspetti legali, contrattuali e le condizioni del credito spettano alla banca e ai legali di parte, la perizia si concentra sulla valutazione dell'opera e sull'esame della sua documentazione.
Quale valore richiede la banca
La valutazione per garanzia costituisce un incarico peritale specifico con un preciso scopo dichiarato. Il parametro richiesto non coincide con il valore assicurativo: l'istituto di credito valuta infatti l'importo effettivamente recuperabile in caso di rivalsa coatta. Viene pertanto richiesto il valore equo di mercato (fair market value) o, più frequentemente, un valore netto di realizzo, ossia il ricavo prevedibile al netto di commissioni, costi d'asta e oneri logistici.
A differenza di una perizia assicurativa, la valutazione a scopo di finanziamento richiede un'analisi comparativa delle vendite estremamente dettagliata, fondata sul mercato di riferimento e sullo specifico livello di scambio dell'opera. Solitamente il prestito copre solo una percentuale del valore (loan-to-value) e la valutazione deve essere periodicamente aggiornata per tutta la durata del finanziamento, specialmente in presenza di mercati volatili.
Anche quando dispone di competenze interne, l'istituto può rivolgersi a un perito indipendente. La netta separazione delle funzioni, per cui chi perizia l'opera non ne cura in alcun modo la successiva ed eventuale vendita, rende la valutazione affidabile per chi eroga il credito.
Documentazione, proprietà e custodia
Per ciascuna opera la banca esige un dossier documentale completo: titolo d'acquisto, provenienza trasparente, storico espositivo, bibliografia di riferimento, archiviazioni, fotografie e polizze assicurative in corso di validità. Gli istituti prediligono opere con uno storico di vendite tracciabile sul mercato secondario, ambito in cui si attuerebbe l'eventuale rivalsa. L'indicazione generica di "Collezione privata" come unica provenienza rappresenta un forte limite: il finanziatore richiede una tracciabilità ricostruibile e verificabile.
La banca verifica inoltre, con i propri legali, la proprietà dell'opera e l'eventuale presenza di vincoli: che non sia in comproprietà, soggetta a contenziosi o già data in pegno. Per i beni d'arte non esiste un registro pubblico della proprietà comparabile a quello immobiliare. Questa verifica non rientra nella perizia: il fascicolo documentale che accompagna la valutazione è uno degli elementi che la banca e i legali esaminano.
Quanto alla custodia, la situazione cambia molto da un Paese all'altro. Il prestito garantito da opere d'arte è diffuso soprattutto negli Stati Uniti, dove la garanzia si iscrive in un registro pubblico e l'opera può restare al proprietario. In Italia un registro dei pegni senza consegna esiste dal 2023, ma riguarda solo i beni delle imprese: un collezionista privato, per dare un'opera in garanzia, deve di norma consegnarla al creditore o a un terzo depositario, e in Svizzera la consegna è richiesta in ogni caso. Per questo molti contratti prevedono che l'opera resti in un deposito d'arte specializzato o in un porto franco per la durata del prestito, e in Italia la pratica è ancora poco diffusa. Strutture alternative vanno valutate di volta in volta con il supporto legale.