Una perizia rappresenta una valutazione motivata ed espressa in forma scritta. Non costituisce un fatto oggettivo in sé, bensì un giudizio tecnico: datato, sottoscritto da un professionista e strutturato secondo un percorso logico chiaramente ripercorribile da terzi. Rispetto a un'indicazione verbale o a una valutazione sommaria, la perizia chiarisce non soltanto il valore economico dell'opera, ma ne esplicita il contesto: perché è stata redatta, per chi e a quale data.

1. Identificazione completa dell'opera

L'analisi parte da una descrizione dettagliata del bene: autore o ambito di attribuzione, titolo, datazione, tecnica, dimensioni, iscrizioni, presenza di firme, stato di conservazione e documentazione fotografica. Una descrizione generica non consente di riconoscere l'opera: in caso di furto, danno o contenzioso, ciò che non è stato descritto e fotografato non può essere identificato né rivendicato con precisione.

2. Finalità e tipologia di valore

Il documento deve specificare la destinazione d'uso per cui è stato redatto (ad esempio copertura assicurativa, divisione ereditaria, vendita o garanzia per un finanziamento) e definire chiaramente la tipologia di valore adottata. Poiché il valore economico varia in funzione dello scopo, una valutazione predisposta per una specifica finalità non può essere applicata ad altri contesti.

3. Metodologia di valutazione

È necessario illustrare il criterio con cui si è giunti al valore finale: i comparabili scelti, il mercato di riferimento analizzato e l'approccio adottato. Una perizia priva di una giustificazione analitica rischia di non essere accolta proprio per difetto di motivazione, a prescindere dall'entità del valore indicato.

4. Esame diretto dell'opera

L'opera deve essere esaminata dal vivo, sul fronte e sul retro. Se ciò non è stato possibile, questo deve essere dichiarato nella relazione come limite d'indagine. In ogni caso la perizia elenca le condizioni limitanti e le assunzioni su cui si fonda: la veridicità delle informazioni e dei documenti forniti, verificati per quanto possibile; la presunzione di autenticità, che il perito recepisce o rifiuta dopo le proprie verifiche, con gli opportuni avvertimenti nelle conclusioni quando non è stabilita; la titolarità dichiarata dal committente, su cui il perito svolge un'indagine ragionevole prima di accettare l'incarico. Il venir meno di una di queste condizioni incide sulla conclusione di valore: un errore di attribuzione è un errore di valutazione.

5. Riferimento temporale

La perizia riporta la data dell'esame diretto, la data a cui si riferisce il valore e la data di emissione del documento. Trattandosi di un valore soggetto ad oscillazioni di mercato, una perizia priva di un'indicazione temporale precisa non permette di collocare nel tempo il valore espresso.

6. Qualifiche, sottoscrizione e indipendenza

Il documento deve riportare la firma e le qualifiche del perito, accompagnate da una formale dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Chi sottoscrive attesta di non vantare alcun interesse, presente o futuro, nell'opera o nell'esito della perizia e dichiara eventuali transazioni o perizie pregresse sullo stesso bene. Le modalità di compenso sono trattate nell'articolo dedicato. Le mie perizie seguono gli standard professionali internazionali di riferimento.

Sebbene non esista un formato rigido o vincolante, la presenza di questi contenuti minimi è imprescindibile. Un documento privo anche solo di uno di questi elementi può rappresentare un'indicazione utile, ma non possiede il valore di una vera e propria perizia.