Molte opere offerte sul mercato sono accompagnate da un documento che il venditore qualifica come certificato di autenticità, sia esso una lettera, una fotografia firmata al verso, una conferma di archiviazione — che registra una segnalazione e non sempre un giudizio — oppure un estratto di catalogo. Uno degli errori più onerosi per un collezionista consiste nel considerare tale attestazione una garanzia definitiva e non effettuare le opportune verifiche. Un certificato esprime un'opinione scritta formulata da un determinato soggetto, ed è pertanto fondamentale chiarirne la paternità e l'effettiva autenticità documentale.
Primo livello: chi ha firmato
Il primo livello di analisi riguarda l'autore della dichiarazione. Un parere attributivo assume rilievo se proviene da chi ha le qualifiche per formularlo: gli studiosi specialisti dell'artista, l'archivio o la fondazione quando operano con metodo e prove, i comitati e, nei limiti delle loro competenze, gli eredi; per gli artisti viventi, l'artista stesso. Le qualifiche si riconoscono dagli studi pubblicati sull'artista, dal riconoscimento dei pari e dall'assenza di interessi nella vendita. Nel contesto italiano non esiste un certificatore ufficiale né un organo pubblico preposto all'autenticazione delle opere d'arte, cosicché chiunque può istituire un archivio o sottoscrivere una dichiarazione, e anche il parere di un archivio resta un'opinione da verificare. Più che la presenza di un certificato, rileva l'autorevolezza dell'emittente. Un documento firmato da chi non ha competenza scientifica sull'opera di quell'artista — un critico non specializzato o una figura non identificabile — offre elementi di scarsa rilevanza; il parere di un restauratore vale per i materiali e lo stato di conservazione, non per l'attribuzione; quello di chi vende l'opera è reso in conflitto d'interesse.
Secondo livello: il documento è autentico?
Il secondo livello di analisi verifica la genuinità del documento medesimo. I documenti cartacei vengono falsificati di frequente: bastano una carta intestata, una firma contraffatta o un timbro. La procedura di controllo richiede un riscontro diretto presso l'archivio o la fondazione e una formale richiesta di conferma che l'opera in esame risulti effettivamente registrata alla data indicata. Gli archivi seri conservano copia dei pareri rilasciati e non ne riemettono duplicati: una copia va confrontata con il loro registro. Un parere fondato contiene la descrizione puntuale dell'opera, il corredo fotografico, l'indicazione se l'opera è stata esaminata di persona o su fotografia, le prove e il ragionamento su cui poggia, le eventuali riserve, la data e una firma identificabile, mentre un documento generico o privo di immagini ha scarsissimo peso.
Terzo livello: il documento corrisponde all'opera?
Il terzo livello di analisi accerta la perfetta corrispondenza tra la documentazione e il bene fisico. Dimensioni, tecnica esecutiva, iscrizioni e indicazioni presenti sul retro devono coincidere rigorosamente con quanto descritto. Si riscontrano infatti casi in cui un documento autentico è stato originariamente rilasciato per un'opera differente.
L'attestato del venditore è un'altra cosa
Risulta inoltre necessario chiarire una frequente sovrapposizione concettuale. Chi commercializza professionalmente opere d'arte è tenuto per legge a consegnare all'acquirente un attestato recante l'attribuzione e la provenienza del bene, oppure una dichiarazione con le informazioni disponibili. È un adempimento dovuto e utile, e la sua assenza è un segnale negativo. Si tratta tuttavia di una dichiarazione commerciale resa da chi vende, la quale sintetizza quanto noto al venditore senza equivalere a un parere di autenticità formulato da un archivio d'artista o da uno specialista.
Il certificato non chiude la due diligence
Infine, la presenza di un certificato non esaurisce le attività di due diligence. Diversi archivi internazionali non rilasciano più pareri scritti, le attribuzioni scientifiche si evolvono con il progredire degli studi e beni storicamente corredati da documentazione o esposti in mostre si sono talvolta rivelati non autografi. Il certificato costituisce uno dei documenti da esaminare nel quadro di un'analisi complessiva, unitamente al parere degli studiosi, dell'archivio o degli eredi, alla consultazione di tutti i cataloghi ragionati esistenti, alla ricostruzione della provenienza e alle eventuali analisi scientifiche; ogni parere raccolto va registrato, anche se divergente dagli altri. Il perito e l'art advisor di regola non emettono certificati di autenticità, bensì ne curano la verifica rigorosa prima di procedere con una valutazione o di raccomandare un'acquisizione.