All'interno di un patrimonio familiare, le opere d'arte rappresentano frequentemente l'unica componente priva di un valore documentato. Al momento del passaggio generazionale, questa mancanza genera criticità pratiche e gestionali: in assenza di una valutazione indipendente diventa complesso determinare le quote ereditarie, aggiornare le polizze assicurative, pianificare eventuali vendite o comporre i lotti, con il rischio che ciascun erede attribuisca un valore puramente soggettivo ai beni della raccolta.

Il ruolo e l'intervento del perito d'arte

L'attività del perito d'arte in ambito ereditario si sviluppa in tre fasi fondamentali:

  1. Redazione dell'inventario analitico: ogni opera viene identificata, fotografata, misurata e descritta nei dettagli (autore, tecnica, supporto, iscrizioni, stato di conservazione). I dati raccolti vengono incrociati con la documentazione reperibile (fatture d'acquisto, fotografie d'epoca, cataloghi, perizie pregresse, corrispondenza con archivi e polizze assicurative). Un inventario rigoroso costituisce la base indispensabile per la successione, per la successiva custodia e per la copertura assicurativa della collezione.
  2. Determinazione del valore equo di mercato: il perito determina il valore equo di mercato (fair market value) di ciascuna opera, riferito alla data indicata dal notaio. La valutazione viene motivata attraverso l'analisi dei dati comparabili di mercato e delle fonti documentali. Qualora l'attribuzione risulti incerta o manchi un parere qualificato sull'autore, conviene chiarire il dubbio prima della valutazione, con una ricerca sulla provenienza, sulla bibliografia e sui cataloghi e con i contatti con l'archivio o con gli studiosi dell'artista: una perizia costruita su un'attribuzione non verificata rischia di non reggere davanti a terzi. Se il dubbio resta, il perito lo dichiara apertamente nella perizia, fra le premesse e i limiti su cui si fonda la valutazione, e indica quale parere occorre per chiarire la questione. È un punto che pesa sul risultato: se l'opera non viene riconosciuta come autentica, il suo valore diventa di norma minimo.
  3. Consegna della relazione peritale: viene redatta una perizia formale firmata, recante lo scopo dichiarato, la data di riferimento, la metodologia adottata e il corredo fotografico. La relazione è predisposta in una forma che il notaio può allegare agli atti ed è strutturata per risultare difendibile in caso di contestazioni tra le parti. Consente inoltre la composizione di lotti di opere d'arte di valore equivalente in caso di divisione in natura tra gli eredi.

Il coordinamento con notaio e commercialista

La dichiarazione di successione, il calcolo delle imposte, la definizione giuridica delle quote e la redazione degli atti di divisione spettano esclusivamente al notaio e al commercialista. Il perito opera in stretta collaborazione con lo studio professionale che segue la pratica, fornendo l'inventario e le valutazioni economiche necessarie.

  • Accordo o disaccordo tra gli eredi: se sussiste pieno accordo tra le parti, la perizia può essere conferita congiuntamente a un unico esperto neutrale, di norma con tempi più rapidi e costi minori. In presenza di controversie, ciascuna parte conserva la facoltà di nominare un proprio perito di fiducia.
  • Presenza di un erede unico: anche in assenza di una divisione ereditaria, l'inventario e la valutazione peritale rimangono indispensabili per volturare o aggiornare le polizze assicurative e per conoscere l'effettivo valore del patrimonio prima di intraprendere qualsiasi scelta di vendita.