La distinzione tra valore economico e parere attributivo

Una perizia non è un certificato di autenticità. Il perito esprime un'opinione motivata di valore, la quale presuppone la corretta attribuzione della paternità dell'opera: l'accertamento dell'autore precede la valutazione. Il perito non rilascia autentiche; nella perizia recepisce o rifiuta una presunzione di autenticità, la motiva e ne risponde.

Il parere di autenticità spetta a chi possiede la conoscenza scientifica dell'opera dell'artista: gli studiosi specialisti, in molti casi l'archivio o la fondazione dell'artista e, per gli artisti viventi, l'autore stesso; dove esistono più voci qualificate conta il consenso motivato, non un'autorità unica. Un giudizio autorevole nasce dal confronto analitico con opere di sicura attribuzione (per tecnica, forme e materiali) e dall'esame diretto dell'opera, integrati dalla provenienza e dalle analisi scientifiche. Poiché si tratta di un'opinione motivata e non di una garanzia assoluta, le attribuzioni possono evolvere nel tempo a seguito dell'emergere di nuovi documenti, studi o analisi.

Inquadramento normativo e verifica della documentazione

Nel sistema giuridico italiano, così come nei principali mercati internazionali, non esistono certificatori ufficiali per le opere d'arte, né un ordine professionale né un titolo abilitante al rilascio di autentiche. L'attività si svolge in regime di libera professione e si regge sulla competenza scientifica e sull'indipendenza di chi la esercita.

Questa assenza di un ruolo pubblico impone un'estrema cautela: i certificati cartacei vengono falsificati di frequente e non possono costituire da soli la prova. Qualsiasi attestato reperito a corredo di un'opera richiede pertanto una verifica preventiva ed esaustiva presso l'ente emittente, senza mai darne per scontata la validità.

La due diligence peritale e la presunzione di autenticità

Pur non rilasciando autentiche, il perito non può eludere la questione attributiva: prima di valutare un bene, deve accertare con esattezza ciò che sta valutando attraverso una rigorosa due diligence. Il perito esamina l'opera, consulta gli archivi e gli studiosi riconosciuti, ne ricostruisce la provenienza ed esamina la documentazione allegata, tracciando ogni passaggio.

  • Autenticità confermata: se l'attribuzione è confermata dagli specialisti o dall'archivio di riferimento, la perizia la recepisce come premessa della valutazione, indicando chi l'ha formulata, quando e su quali prove; resta un'opinione, soggetta a revisione.
  • Autenticità in ipotesi: se il parere formale manca, la perizia dichiara esplicitamente la presunzione di autenticità fra le condizioni limitanti e le assunzioni, precisando se l'opera è stata esaminata di persona o su fotografia; qualora l'ipotesi decada, decadrà contestualmente il valore espresso.

Un documento che ometta di chiarire questo aspetto non mette il committente in condizione di sapere su che cosa poggi la cifra.

I tre pilastri della due diligence

L'accertamento metodologico richiede l'integrazione di tre strumenti complementari, nessuno dei quali è sufficiente da solo:

  • Esame stilistico (connoisseurship): è il punto di partenza, ma costituisce un'opinione fragile se privo di riscontri oggettivi e documentali.
  • Ricerca storico-documentale e di provenienza: ricostruisce la catena proprietaria, ma i documenti su cui si fonda possono essere alterati o costruiti ad arte.
  • Analisi scientifiche: chiariscono l'epoca e la natura dei materiali e possono escludere un'attribuzione, ma non identificano la mano dell'autore.

Un parere positivo solido nasce di regola dalla convergenza di tutti e tre gli elementi; un solo elemento contrario può bastare a escludere.

Il ruolo del perito nella verifica attributiva

Il perito affianca il cliente individuando gli specialisti a cui rivolgersi e predisponendo il materiale necessario; qualora l'opera esuli dalla propria area di competenza, indirizza il mandato a un collega specializzato, e dichiara al committente i limiti dell'indagine svolta. Al contempo, il principio di indipendenza impone che chi formula un parere di autenticità non intervenga come intermediario nella vendita dell'opera medesima.