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Robert Delaunay, Political Drama, 1914 · National Gallery of Art, Washington

Robert Delaunay, Political Drama, 1914 · National Gallery of Art, Washington

Consulenza tecnica in giudizio

CTU e CTP per controversie su opere d'arte: tribunale, arbitrato e mediazione.

Il mio ruolo

Nelle controversie civili che riguardano opere d'arte il giudice può nominare un consulente tecnico d'ufficio (CTU). Sono iscritta all'albo dei CTU del Tribunale di Milano e ho svolto incarichi d'ufficio per diversi uffici giudiziari. Assisto inoltre privati e studi legali come consulente tecnico di parte (CTP), seguendoli in tutte le operazioni peritali.

Sono iscritta al Ruolo dei Periti e degli Esperti della CCIAA di Milano e sono Accredited Member dell'Appraisers Association of America. Le mie perizie sono redatte in conformità agli standard internazionali USPAP o IVS.

Consulente tecnico di parte

Un avvocato può avvalersi di un consulente tecnico di parte già prima dell'avvio di un giudizio, per valutare la fondatezza della posizione del proprio cliente e definire la strategia più opportuna.

Come CTP esamino l'opera e la documentazione, partecipo alle operazioni peritali del consulente d'ufficio e presento osservazioni scritte alla bozza di relazione.

Avendo svolto io stessa incarichi d'ufficio, conosco le fasi e i tempi di una consulenza tecnica e i quesiti e la documentazione che possono essere richiesti. Questo mi permette di dialogare con il consulente d'ufficio in modo costruttivo, anche quando le posizioni sono diverse.

Consulente tecnico d'ufficio

Quando la nomina viene dal giudice, rispondo ai quesiti con una relazione motivata, nel rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte: trasmetto la bozza alle parti, esamino le loro osservazioni e ne do conto nella relazione finale.

Il giudice può affidare al consulente d'ufficio anche il tentativo di conciliare le parti: è un compito che ho svolto, e che può consentire di chiudere la controversia prima della sentenza.

Arbitrato, mediazione e perizia contrattuale

Non tutte le controversie arrivano davanti a un giudice. Nei procedimenti arbitrali l'arbitro o il collegio arbitrale può nominare un consulente tecnico con funzioni analoghe a quelle del CTU, e ciascuna parte può farsi assistere da un proprio consulente: sono disponibile per entrambi i ruoli.

Le parti possono anche affidare di comune accordo a un perito la determinazione del prezzo di un'opera in una compravendita (arbitraggio), oppure un accertamento puramente tecnico, come la quantificazione di un danno (perizia contrattuale).

Nella mediazione posso intervenire come perito, su un quesito ben definito, oppure come esperto presente al tavolo, per aiutare le parti a comprendere gli aspetti tecnici della questione.

Su quali questioni

Intervengo in particolare su:

  • la determinazione del valore di singole opere o di intere collezioni nelle divisioni ereditarie, nelle separazioni e negli scioglimenti di società;
  • la quantificazione dei danni subiti dalle opere durante un trasporto, un prestito o un deposito;
  • le contestazioni nate da compravendite, che riguardino il prezzo, le condizioni dell'opera, la documentazione o la provenienza.

Quando la controversia riguarda l'attribuzione o l'autenticità di un'opera, non mi sostituisco agli specialisti dell'artista: raccolgo e verifico i pareri degli studiosi, dell'archivio o della fondazione e ne do conto in modo trasparente e documentato nella relazione.

Il metodo

Ogni valutazione si riferisce a una data precisa e a uno scopo dichiarato, è motivata con comparabili di mercato e riscontri documentali e indica con chiarezza le assunzioni e i limiti dell'indagine. È questo a rendere la relazione difendibile davanti al giudice e ai consulenti delle altre parti.

Per arbitrati internazionali e per clienti o legali stranieri posso redigere relazioni e allegati anche in inglese.

Ogni collaborazione inizia da una conversazione.

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